Associazione Credimpex Italia


ART. 1

Denominazione - Sede - Durata

ART. 2

Finalità Associative

ART. 3

I Soci

ART. 4

Albo d’Onore

ART. 5

Acquisizione e perdita della qualità di Socio

ART. 6

Diritti e doveri dei Soci

ART. 7

Mezzi finanziari

ART. 8

Organi Sociali

ART. 9

L’Assemblea

ART. 10

Il Comitato Direttivo

ART. 11

Il Consiglio di Presidenza

ART. 12

Comitati Periferici

ART. 13

Il Presidente

ART. 14

Il Vice Presidente

ART. 15

Il Segretario

ART. 16

Il Tesoriere - Esercizio sociale - Rendiconto

ART. 17

II Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 18

Il Collegio dei Probiviri

ART. 19

Scioglimento

ART. 20

Rinvio

ART. 21

Norme transitorie

Testo approvato dall’Assemblea di Perugia del 3 maggio 2013


ART. 1
Denominazione - Sede - Durata


È costituita, a norma dell’art. 36 Codice Civile, l’Associazione denominata CREDIMPEX Italia con sede presso l’Associazione Bancaria Italiana, Via Olona n. 2, 20123 Milano.


La variazione della Sede Sociale in Italia non comporta modifica del presente Statuto, viene deliberata dal Comitato Direttivo, ratificata dall’Assemblea e pubblicizzata tramite il sito Web istituzionale dell’Associazione (www.credimpex.it).


CREDIMPEX Italia è un’Associazione di persone, apolitica, senza fini di lucro e sindacali.


L’iscrizione può avvenire sia a titolo personale che su proposta di un’azienda, ente od amministrazione pubblica.


La durata dell’Associazione è illimitata.

 
ART. 2
Finalità Associative

L’Associazione ha per scopo di:


a) favorire lo studio delle problematiche, l’analisi e l’applicazione delle norme, delle tecniche e degli strumenti inerenti le attività d’internazionalizzazione ed in particolare i mezzi di regolamento, le garanzie, i trasporti e le assicurazioni relativamente anche alle operazioni domestiche.

b) agevolare i rapporti tra i soggetti che svolgono attività analoghe o convergenti con le finalità dell’Associazione;


c) promuovere ed organizzare conferenze, convegni, seminari, corsi di perfezionamento ed assumere ogni altra iniziativa utile al raggiungimento dello scopo sociale;

d) agevolare i contatti e rafforzare i legami tra i Soci.


 
ART. 3
I Soci


I Soci si distinguono in Soci Ordinari e Soci Onorari.


Ai fini delle norme contenute nel presente Statuto, salvo quando diversamente stabilito, l’espressione “Soci” comprende sia Soci Ordinari che i Soci Onorari.

Possono chiedere di acquisire la qualifica di Socio Ordinario tutti coloro che, a qualunque titolo, operano o hanno operato in attività inerenti le finalità di cui al precedente art. 2 (Finalità Associative).

La qualifica di Socio Onorario può essere attribuita sia a quei Soci Ordinari ai quali vengano riconosciuti particolari meriti in ambito associativo che a personalità del mondo economico, finanziario e giuridico che, per la loro esperienza professionale, possono contribuire in modo sostanziale al raggiungimento degli scopi sociali.


 
ART. 4
Albo d’Onore

L’albo d’Onore è istituito per dare memoria storica e raccogliere informazioni sulle radici di CREDIMPEX Italia attraverso la menzione di quei Soci il cui contribuito è stato ritenuto fondamentale per l’Associazione.

Il Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, indica i Soci da riportare nell’Albo al quale sarà dedicata una specifica pagina nel sito dell’Associazione. I Presidenti che abbiano ricoperto la carica per almeno due mandati, acquisiscono la qualifica di Presidente Onorario e Socio Onorario con iscrizione all’Albo d’Onore.

L’iscrizione non è soggetta decadenza tranne i casi di cui al successivo articolo 5.


 
ART. 5
Acquisizione e perdita della qualità di Socio

La qualifica di Socio Ordinario si acquisisce a seguito di accettazione della domanda d’iscrizione che deve essere formulata per iscritto, prevalentemente in via telematica, utilizzando il sito Web Associativo e comunque sulla modulistica ivi disponibile.

La domanda d’iscrizione può essere presentata anche dall’associazione/ente/amministrazione o dal datore di lavoro che propone il nominativo.

Il Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, può attribuire la qualifica di Socio Onorario.

La qualifica di Socio Ordinario si perde se il pagamento della quota associativa non viene effettuato entro il 31 di marzo dell’esercizio di riferimento.

La qualifica di Socio Ordinario e di Socio Onorario si perde per dimissione o, per esclusione derivante da gravi motivi o indegnità deliberata dal Comitato Direttivo.

In ogni caso il Socio che cessa di appartenere all’Associazione per uno o più dei motivi sopra indicati non ha alcun diritto a ripetere i contributi versati, né sul patrimonio dell’Associazione.


 
ART. 6
Diritti e doveri dei Soci

I Soci Ordinari ed i Soci Onorari già Soci Ordinari hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali di cui all’articolo 8.

I Soci, oltre a quanto previsto in modo specifico in altri articoli del presente Statuto, hanno diritto di partecipare alle assemblee, riunioni, convegni e manifestazioni organizzati dall’Associazione secondo le modalità di volta in volta stabilite.

I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua il cui ammontare e le cui modalità di pagamento sono fissati dal Comitato Direttivo.

I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa. L’atteggiamento collaborativo è alla base dei rapporti tra i Soci.
I documenti prodotti/distribuiti dall’Associazione possono essere classificati come “riservati ai Soci” o di libero utilizzo; in caso di utilizzo esterno di questi ultimi è dovuta la citazione della fonte.

Ogni comportamento scorretto tendente a trarre profitto dall’appartenenza all’Associazione, anche se non a fini di lucro, è censurabile.

L’adesione all’Associazione comporta la piena accettazione di tutti gli articoli del presente Statuto.




 
ART. 7
Mezzi finanziari

Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione si avvale delle quote versate dai Soci, di lasciti, contributi e sovvenzioni da parte di enti e di privati, dei beni immobili e mobili di proprietà.

Le donazioni e i lasciti sono accettati dall’Assemblea.


 
ART. 8
Organi Sociali

Sono Organi dell’Associazione:

• l’Assemblea dei Soci;
• il Comitato Direttivo;
• il Consiglio di Presidenza;
• i Comitati Periferici;
• il Presidente;
• il Vice Presidente;
• il Segretario;
• il Tesoriere;
• il Collegio dei Revisori dei Conti;
• il Collegio dei Probiviri;

La partecipazione, a qualsiasi titolo, agli Organi Sociali è da considerarsi prestata a titolo gratuito.


 
ART. 9
L’Assemblea

L’Assemblea è convocata:

i. almeno una volta all’anno, su iniziativa del Presidente ed a cura del Segretario;
ii. entro sessanta giorni dalla data d’invio della richiesta di convocazione avanzata al Presidente ed inviata al Segretario a mezzo raccomandata A.R., o Posta Elettronica Certificata, da uno a più Soci in rappresentanza di almeno il 20% dei Soci (“Soci Richiedenti”).
Tale richiesta deve riportare l’oggetto della convocazione nonché l’elenco dei nominativi di tutti i Soci Richiedenti all’iniziativa. Tutti i Soci Richiedenti devono singolarmente confermare tale richiesta a mezzo posta elettronica indirizzata al segretario entro 10 giorni dalla data di invio della raccomandata con cui è richiesta la convocazione. Identica modalità dovrà essere utilizzata in caso di richiesta di convocazione per proporre la sfiducia del Comitato Direttivo.

L’Assemblea elegge:

I. i membri del Comitato Direttivo;
II. il Collegio dei Revisori dei Conti.

L’Assemblea approva:

I. il rendiconto economico;
II. eventuali modifiche dello Statuto;
III. eventuale regolamento interno;
IV. l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea delibera:

I. su quant’altro previsto dall’ordine del giorno;
II. l’eventuale sfiducia al Comitato Direttivo con la relativa decadenza dello stesso;
III. l’accettazione o meno di eventuali lasciti o donazioni.


La convocazione è effettuata, di norma, tramite posta elettronica e pubblicazione sul sito sociale.

L’avviso di convocazione, con l’indicazione del luogo, della data e dell’ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i Soci almeno 15 giorni di calendario prima del giorno fissato per la riunione.

L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti ed è presieduta nell’ordine dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Presidente Onorario più anziano o da altro Socio indicato al momento dall’Assemblea e, nel caso di rinnovo delle cariche, il Presidente dell’Assemblea proclama gli eletti.

L’Assemblea s’intende validamente costituita in seconda convocazione entro il giorno successivo al termine fissato per la prima convocazione.

Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano. Quando ne faccia richiesta almeno la maggioranza semplice dei Soci presenti e rappresentati è ammesso lo scrutinio segreto.

All’ elezione delle cariche sociali si procede per scrutinio segreto. Ogni Socio può essere portatore al massimo di 2 deleghe.
Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza semplice dei voti dei Soci presenti e rappresentati; la deliberazione di sfiducia al Comitato Direttivo e relativa decadenza deve ottenere la maggioranza di 2/3 dei Soci presenti o rappresentati.

I membri del Comitato Direttivo ed i Revisori dei Conti non possono votare l’approvazione del rendiconto economico.

Il Comitato Direttivo nomina un Collegio Elettorale composto da almeno tre Soci scelti tra quelli con anzianità superiore ai 5 anni escludendo quei Soci che hanno posto la loro candidatura. Il collegio provvederà a tutte le incombenze necessarie per lo svolgimento delle
elezioni.

Qualora al momento dell’Assemblea risultasse necessario il Presidente provvederà a nominare altri membri del Collegio stesso.

Per l’elezione del Comitato Direttivo il Segretario predispone una lista riportante l’elenco dei Soci, statutariamente eleggibili, che abbiano preventivamente posto la propria candidatura direttamente, per iscritto o tramite sito sociale, o che l’abbiano fatta pervenire tramite il datore del lavoro.

E’ in facoltà dei Soci, statutariamente eleggibili ai sensi dell’articolo 6, di proporre la propria candidatura fino al momento dell’apertura dell’ Assemblea.

La candidatura al Comitato Direttivo comporta l’impegno a partecipare attivamente e personalmente ai lavori del Comitato stesso.

Per l’elezione del Comitato Direttivo i Soci, che hanno diritto al voto ai sensi dell’articolo 6, esprimono il voto esercitando la propria scelta utilizzando supporti cartacei od elettronici sui quali potranno essere espresse sino ad un massimo di 14 preferenze.

L’indicazione di un numero di preferenze superiore a 14 e/o la presenza di scritte o altri segni di riconoscimento comportano l’annullamento della scheda.

Il Collegio Elettorale al termine delle operazioni di voto formula la graduatoria dei candidati secondo i voti raccolti da ciascuno, ne risultano eletti un massimo di 14 secondo l’ordine decrescente dei voti ottenuti. Tale graduatoria viene e resta pubblicata sul sito associativo.

Nel caso di un numero di membri eletti inferiore a 14, i Soci eletti provvederanno a cooptare, tra i Soci, statutariamente eleggibili ai sensi dell’articolo 6, i membri mancanti.


 
ART. 10
Il Comitato Direttivo

La funzione del Comitato Direttivo, è quella di perseguire il raggiungimento degli scopi sociali anche fornendo un particolare valore aggiunto di tipo professionale nelle materie oggetto dello scopo sociale. A tal fine è richiesta un’attiva e personale partecipazione.

Il Comitato Direttivo è composto da:

a) 14 membri “eletti” dall’Assemblea;
b) 2 membri “istituzionali”: il Segretario ed il Tesoriere se non già membri eletti del Comitato Direttivo;
c) membri di “diritto”: eventuali Presidenti Onorari
d) membri “ nominati”: su proposta del Presidente, scelti tra i Soci con unmassimo di 4.

I membri del Comitato Direttivo, compresi quelli cooptati dal Comitato stesso, durano in carica fino alla data dell’Assemblea che delibera sulla chiusura del quarto esercizio annuale dall’elezione del Comitato stesso e sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Subito dopo la propria elezione, il Comitato Direttivo, s’insedia per eleggere:

a) il Presidente ed il Vice Presidente fra i suoi membri;
b) il Tesoriere; tra i suoi membri o tra gli altri Soci.

Il Comitato Direttivo:
  1. delinea, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 2, la gradualità e i tempi per la realizzazione degli scopi sociali;
  2. segnala al Consiglio di Presidenza, le iniziative e i programmi per il conseguimento degli scopi sociali;
  3. nomina i componenti delle Commissioni di studio in assenza di analoghe deliberazioni del Consiglio di Presidenza;
  4. ratifica le iscrizioni accettate dal Segretario ed accoglie le dimissioni dei Soci;
  5. delibera sulle esclusioni previste all’art. 5;
  6. determina l’orientamento dell’Associazione sui problemi tecnici in discussione nelle sedi nazionali ed internazionali a ciò deputate, in particolare presso la Camera di Commercio Internazionale;
  7. delibera la creazione dei Comitati Periferici di cui al successivo articolo 12;
  8. nomina i Sovrintendenti ed i loro Coordinatori Territoriali;
  9. nomina i Soci Onorari;
  10. nomina il Tesoriere;
  11. nomina il Collegio elettorale;
  12. autorizza le iscrizioni nell’Albo Onore;
  13. nomina/revoca il Collegio dei Probiviri e decide sulle questioni ad esso affidate tenendo conto del parere non vincolante espresso dal Collegio stesso;
  14. può invitare uno o più membri del Collegio dei Probiviri a partecipare alle riunioni del Comitato con funzioni informative;
  15. coopta tra i Soci , statutariamente eleggibili ai sensi dell’articolo 6, uno o più componenti nel Comitato qualora il numero dei suoi membri, per qualsiasi motivo, risulti inferiore a 14;
  16. stabilisce le autonomie di spesa del Vice Presidente e del Segretario e le eventuali autonomie di spesa del Presidente eccedenti il 25% delle entrate dell’anno precedente;
  17. autorizza le competenze di spesa del Presidente, al netto di quelle già autorizzate dal Comitato Direttivo stesso, quando la singola spesa ecceda il 25% del valore delle entrate dell’anno precedente;
  18. approva il rendiconto economico e stabilisce l’ammontare della quota associativa annua;
  19. dispone la forma di amministrazione del patrimonio dell’Associazione da parte del Tesoriere nel rispetto di quanto previsto all’art. 16.

Il Comitato Direttivo è convocato a cura del Segretario, su iniziativa del Presidente o su richiesta motivata di almeno 6 membri e si riunisce, comunque, almeno due volte l’anno nei modi e nelle forme stabilite (anche in via telematica/ virtuale) di volta in volta e preferibilmente in luoghi facilmente raggiungibili (ad esempio: Milano, Bologna, Firenze, Roma).

L’avviso di convocazione del Comitato Direttivo, con l’indicazione dell’ordine del giorno, deve essere inviato dal Segretario a tutti i componenti almeno 15 giorni di calendario prima del termine fissato per la riunione.

In caso d’urgenza il termine può essere ridotto a 2 giorni di calendario.

La riunione del Comitato Direttivo è valida solo quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

I membri possono farsi rappresentare per delega solo da altro membro del Comitato che può essere portatore di una sola delega.

Poiché il ricorso sistematico all’istituto della delega, vanifica il necessario contributo di personale esperienza e professionalità, ciascun membro - nell’arco del mandato – non deve farsi rappresentare per delega per più di quattro Comitati Direttivi validamente costituiti tenendo quindi conto di quanto stabilito nel successivo comma.

La qualifica di membro del Comitato Direttivo viene automaticamente a decadere, ed il Segretario ne deve fornire informazione al Socio:

I. qualora il membro risulti assente ad almeno 5 sedute del Comitato, anche non consecutive nel medesimo mandato;

oppure

II. qualora il membro risulti assente per 3 sedute consecutive del Comitato Direttivo stesso.

Le delibere del Comitato Direttivo sono prese a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Per le delibere relative all’esclusione dei Soci ai sensi dell’articolo 5 è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo può adottare la votazione segreta.

Il Comitato Direttivo su richiesta del Presidente può riunirsi in modo virtuale anche ove sia necessario assumere, con carattere d’urgenza, l’orientamento di Credimpex Italia su aspetti d’ordine operativo/tecnico/legale riconducibili alle finalità di cui al punto a) dell’art.2.

All’atto della convocazione telematica l’argomento in discussione viene sottoposto al parere del Comitato con modi e tempi che consentano ai singoli componenti di esprimersi anche con ricorso al principio del silenzio assenso.


 
ART. 11
Il Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto da: Presidente, Vice Presidente, Presidenti Onorari, Segretario e Tesoriere più altri eventuali Soci fino ad un massimo di 3 scelti di volta in volta dal Presidente.

Il Consiglio di Presidenza:

a) si riunisce su iniziativa del Presidente o di almeno tre dei suoi componenti. La convocazione può avvenire anche informalmente;

b) pone in atto le iniziative ed i provvedimenti su questioni delegate dal Presidente;

c) nomina i componenti delle commissioni di studio al fine di contribuire a realizzare approfondimenti tecnico/giuridici/operativi atti al raggiungimento degli scopi sociali di cui all’art.2;

d) relaziona, in occasione di ogni seduta, il Comitato Direttivo circa gli esiti di iniziative attuate.


La riunione del Consiglio di Presidenza è valida quando siano presenti almeno 4 dei suoi componenti tra i quali necessariamente il Presidente o il Vice Presidente.

I membri possono farsi rappresentare per delega solo da altro membro del Consiglio di Presidenza. Ciascun membro non può essere titolare di più di una delega.

Le delibere del Consiglio di Presidenza sono prese con voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.


 
ART. 12
Comitati Periferici

Il Comitato Direttivo, tenuto conto dell’esigenza di stabilire sul territorio delle unità di osservazione e di lavoro, può deliberare, anche su istanza di almeno tre Soci, la creazione di Comitati Periferici stabilendone gli obiettivi, la composizione, le funzioni e le regole che disciplinano la loro attività.

Un Comitato Periferico può essere sciolto su delibera del Comitato Direttivo. Al fine di assicurare i necessari collegamenti con l’attività svolte dagli Organi Sociali, il Comitato Direttivo, nomina i Sovrintendenti di ciascun Comitato Periferico ed i loro Coordinatori territoriali.

Le predette qualifiche possono essere attribuite anche a chi riveste altre cariche sociali e valgono, salvo revoca o dimissioni, per tutta la durata in cui resta in carica il Comitato Direttivo che le ha attribuite.


 
ART. 13
Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo, del Consiglio di Presidenza e dell’Assemblea. Controfirma i relativi verbali; tutela e promuove l’immagine dell’Associazione; svolge la relazione morale all’Assemblea.

Per agevolare la realizzazione degli scopi sociali il Presidente può autorizzare la partecipazione, alle singole riunioni dei vari Organi Sociali, i membri degli altri Organi Sociali, i Soci o soggetti esterni all’Associazione. Tali invitati non avranno diritto di voto.

Il Presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Può conferire procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Comitato Direttivo.

Le autonomie di spesa del Presidente sono fissate fino al 25% dell’entrate dell’anno precedente salvo quanto previsto all’articolo 10.

In caso di assenza o d’impedimento del Presidente i suoi poteri vengono assunti dal Vice Presidente.

Il Presidente resta in carica per tutta la durata del che Comitato Direttivo che lo ha eletto.


 
ART. 14
Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo.

Il Vice Presidente può essere delegato dal Presidente per lo svolgimento di compiti rientranti nella competenza di quest’ultimo.

Il Vice Presidente può effettuare le spese di gestione ordinaria nei limiti attribuitigli dal Comitato Direttivo o dalla delega del Presidente.


 
ART. 15
Il Segretario

Il Segretario formalizza la convocazione dell’Assemblea e del Comitato Direttivo e segue lo svolgimento delle relative delibere.

Esamina le domande di ammissione a socio ai sensi degli articoli 3 e 5, sottoponendo, per la ratifica, al Comitato Direttivo quelle accettate. Presenta al vaglio del Comitato Direttivo le domande che non ha ritenuto di poter accettare.

Esercita tutte le funzioni proprie della carica e le altre affidategli dagli Organi Sociali.

Il Segretario:

I. è nominato dal Presidente tra i Soci.

II. può effettuare spese di gestione ordinaria nei limiti determinati dal Comitato Direttivo.

III. In caso di prolungata assenza o di grave impedimento contemporaneo sia del Presidente che del Vice Presidente convoca il Comitato Direttivo per le deliberazioni del caso.

 
ART. 16
Il Tesoriere - Esercizio sociale - Rendiconto

Il Tesoriere:

I. ha cura dell’amministrazione e della contabilità dei fondi dell’Associa- zione secondo le disposizioni impartite dal Comitato Direttivo, con il divieto di collocare le disponibilità dell’Associazione in forme diverse dai conti e depositi bancari e titoli pubblici italiani.

II. redige il rendiconto economico annuale che, dopo l’approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato Direttivo, sottopone all’Assemblea.

III. dura in carica quanto il Comitato Direttivo che lo ha eletto e può essere rieletto.

L’esercizio sociale corrisponde all’anno solare.


 
ART. 17
II Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 membri, il più anziano in età funge da Presidente.

Essi durano in carica sino alla scadenza del Comitato Direttivo eletto in occasione della loro nomina.

Salvo diversa determinazione dell’Assemblea diventano Revisori dei Conti i primi 3 Soci non eletti della lista messa in votazione per il Comitato Direttivo.

In mancanza totale o parziale di Soci non eletti, il Comitato Direttivo procede alla nomina dei membri del Collegio mancanti.

Ogni funzione può essere svolta da 1 o 2 dei Revisori qualora il Collegio non sia completo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le sue funzioni in conformità alle disposizioni contenute nel Codice Civile in quanto applicabili.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto a controfirmare per approvazione il rendiconto economico oppure a motivare all’assemblea il proprio dissenso.



 
ART. 18
Il Collegio dei Probiviri

I Probiviri sono nominati dal Comitato Direttivo in numero di 3 tra i Soci con almeno 8 anni consecutivi di partecipazione all’Associazione, che non rivestano altre cariche sociali. Il più anziano in età assume le funzioni di Presidente.

Il Collegio dei Probiviri, ai sensi del presente Statuto, fornisce pareri ed orientamenti al Comitato Direttivo su questioni sorte tra i Soci e si pronuncia in ordine a decisioni di esclusione dall’Associazione pronunciate dal Comitato Direttivo, su istanza degli esclusi.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei votanti esclusi gli astenuti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta del Presidente, del Vice Presidente o di un Socio che intenda appellarsi a quest’Organo.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica sino alla scadenza del Comitato Direttivo che lo ha nominato.


 
ART. 19
Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio in conformità alle finalità dell’Associazione.


 
ART. 20
Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto o nell’atto costitutivo si fa riferimento alle norme vigenti in tema di associazioni.


 
ART. 21
Norme transitorie

Il presente Statuto, dopo l’approvazione assembleare, entrerà in vigore il 1° gennaio 2014.

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