... dall'Area Soci - Credimpex Italia

Report - The Legal Status of E-Bills of Lading

Gentilissime Socie e Cari Soci,
Ieri pomeriggio, nel corso della riunione della Commissione Bancaria della Camera di Commercio Internazionale, per questa sessione, tenuta a Tbilisi, è stato presentato un importante Survey Report relativo agli status legali della Polizza di Carico Elettronica.
https://www.clydeco.com/insight/reports/the-legal-status-of-e-bills-of-lading 
In pratica è stata effettuata un analisi a livello mondiale al fine di mappare le varie situazioni e particolarità giuridiche vigenti in parecchi Stati relativamente alla possibile evoluzione di questo fondamentale documento.
Riteniamo interessante la lettura del Report anche per valutare assieme i prossimi sviluppi, necessari, per l'evoluzione dei vari documenti in vista di una auspicata reale digitalizzazione delle pratiche di Trade Finance, primo strumento tra tutti il Credito Documentario.
La nostra Associazione ha l'obbligo di seguire e se possibile anticipare questa importante evoluzione  al fine anche di indirizzare, ove ipotizzabile, le scelte e governare le risultanze.
Ci riferiamo all'importante questione della professionalità del fattore umano che sarà poi sempre l'ultima ed importante maglia della catena che, servendosi dei moderni sistemi e tecnologie tra le quali la digitalizzazione, alla fine dovrà decidere se si è in presenza di una "Presentazione Conforme" e quindi Onorare  o meno l'impegno assunto. Cosa questa che, almeno per il momento, non può essere deciso da una macchina.

Un caro saluto e buona lettura.
Alfonso Santilli
 

Credimpex Italia nel Comitato Nazionale sulla Trade Facilitation del MISE

La Trade Facilitation rappresenta, come più volte sostenuto nei vari incontri, una delle maggiori opportunità per gli Operatori economici, in modo particolare per quelli che non si sono ancora affacciati sui mercati esteri oppure lo hanno fatto ma in modo non completamente strutturato.

La creazione di un tavolo di concertazione a livello di sistema è senza alcun dubbio una delle migliori strade da seguire per aumentare le capacità di relazioni internazionali e massima focalizzazione sul mondo dell'import e dell'export soprattutto per le PMI. A tale  proposito alleghiamo un recente studio OCSE,  (gentilmente fornitoci dai nostri Amici del MISE) sui vantaggi prodotti in termini di minori costi per gli scambi mondiali.

Con il nuovo Decreto a firma del dr. Giuseppe Tripoli - Direttore Generale per le politiche di internazionalizzazione e promozione degli scambi - si è provveduto a rinominare il Gruppo di lavoro in: "Comitato Nazionale sulla Trade Facilitation (CNTF)"

In tale tavolo è stata riconfermata la presenza di Credimpex Italia che in una prima fase ci aveva visto impegnati solo come esperti del settore bancario, ma che poi nel prosieguo dei lavori ha visto il giusto nostro riconoscimento come "portavoce" di tutte le "anime" di Credimpex Italia.

Ovviamente Vi terremo al corrente di ogni novità e soprattutto sulla data di start-up del portale.

Con cordialità

Alfonso Santilli - Presidente

ASSEMBLEA 2014 - ROMA 16 MAGGIO. RINNOVO CARICHE SOCIALI

Si porta a conoscenza di tutti i Soci l'esito delle votazioni svoltesi  a Roma il 16 del c.m. per il rinnovo delle cariche sociali.

Hanno partecipato  fisicamente 147 Soci portatori di deleghe per un totale di 297 voti che hanno espresso 3062 preferenze.

In allegato troverete la composizione del nuovo Comitato Direttivo dove, oltre ai membri eletti partecipano a termini di Statuto, come membri effettivi, il Presidente Onorario Lorenzo PERRONE, il Segretario Erminio CRUCIANI nominato del Presidente, il Tesoriere Lanfranco FERRARI nominato del Comitato Direttivo. Il Tesoriere Ferrari ha accettato la nomina per un arco di tempo limitato alla convocazione di un prossimo Comitato Direttivo quando verrà nominato un nuovo Tesoriere e verrà completato il quadro delle cariche Sociali con l'individuazione dei Revisori dei Conti, la nomina del Collegio dei Probiviri e di eventuali Soci Onorari.

Ringraziamo tutti i Soci che, partecipando alle votazioni, direttamente o per delega, in misura superiore al 50%, hanno dimostrato un forte attaccamento alle sorti dell'Associazione ed in modo particolare il Collegio  Elettorale che sebbene in condizioni di difficoltà determinate dai tempi, che li hanno costretti a trasferirsi in altro luogo durante lo spoglio, hanno condotto a termine un ottimo lavoro che non ha dato luogo a nessuna contestazione. Si allega il verbale redatto dal Presidente del Collegio Umberto ROMEO.

Guida all'utilizzo del sito

In questo documento sono presenti guide monotematiche all'uso del sito. Le guide e l'indice delle guide verranno via via implementati. Le voci già pubblicate sono corredate del link per l’accesso diretto alla spiegazione.

Nuova applicazione (App) Credimpex Italia per Android e WP7

Informiamo i Soci che è ora disponibile anche per le piattaforme Android e WP7 l'applicazione (App) gratuita realizzata da TeamDev, che consente di fruire in ogni momento di alcuni contenuti del sito Credimpex.

In particolare è possibile accedere alle sezioni Forum Soci e Notizie.

I Soci di Credimpex Italia possono rimanere sempre aggiornati sulle news ed i nuovi articoli pubblicati nel sito e grazie alla sezione forum possono interagire tra loro, anche se lontani dal proprio PC.


I relativi indirizzi internet per le installazioni sono :

https://market.android.com/details?id=it.Credimpex 

http://wp7it.com/credimpex-italia-teamdev-srl/




Merci DUAL USE

nell'ambito della collaborazione tra la nostra Associazione ed i vari attori presenti al Tavolo di lavoro sulla facilitazione internazionale, primo tra tutti il Ministero dello Sviluppo Economico, stiamo contribuendo a sottoporre i vari spunti di riflessioni pervenuti dai Soci a seguito del nostro sondaggio. Ne approfittiamo, intanto, per chiedere a tutti di continuare ad inviare contributi perchè il lavoro è sempre in continua evoluzione. Come si diceva, proprio in quest'ambito ci è stata passata l'informazione, dal MISE, della pubblicazione del "libro verde" per il sistema di controllo sulle esportazioni di beni a duplice uso dell'Unione Europea, che per comodità alleghiamo.

Rapporto della ICC sul Trade and Export Finance


Gentili Socie e Cari Soci,

pensando di fare cosa gradita, in allegato veicoliamo il Rapporto sul Trade Finance edito il 4 settembre e giunto oggi dalla Commissione Bancaria della ICC.

In esso si parla sia dello stato dell'arte delle transazioni di T&EF sia delle prospettive future e le aspettative delle Aziende (trattasi di una analisi compiuta intervistando un importante target di Aziende) sia anche dell'uso di specifici programmi di sostegno.

L'occasione è gradita per porgere i più cari saluti

Alfonso Santilli 

ANCORA sulle clausole di "embargo" presenti nei crediti documentari

 
Presenza di clausole nel testo di emissione di Crediti Documentari che fanno riferimento all’esistenza di provvedimenti di embargo che potrebbero impedirne l’esecuzione.

Si nota con una certa frequenza la ricezione di crediti documentari all’esportazione che contengono le seguenti condizioni:
 
“WE “XYZ” BANK WILL NOT BE LIABLE IF IT OR ANOTHER PERSON INVOLVED IN THIS TRANSACTION FAILS TO PERFORM THE TRANSACTION OR DELAYS IT OR DISCLOSES INFORMATION TO A REGULATOR OR OTHER AUTHORITY AS A RESULT OF SANCTIONS REGULATION OR THEIR OWN POLICY, OR FOR ANY ACTION WHICH MAY BE TAKEN OR REQUIRED BY A REGULATOR. IF IN DOUBT, BEFORE INVOLVING A SUSPECTED SANCTIONED PARTY, OR A PARTY LOCATED IN A SANCTIONED COUNTRY YOU MAY CONTACT US FOR ADVICE, WHICH WILL BE BASED ON REGULATIONS AND THE BANK'S SANCTION POLICY AT THE TIME OF ENQUIRY. IF WE AGREE, THE ABOVE PROVISION WILL STILL APPLY. EXAMPLES OF THE INVOLVEMENT OF A SANCTIONED PARTY MAY INCLUDE A TRADING PARTY, BUYER, SUPPLIER, CONSIGNEE OR NOTIFY PARTY, BANK, SHIPPING COMPANY, AGENT, VESSEL, INSURANCE COMPANY, ASSIGNEE OR TRANSFEREE, PRESENTATION PARTY, OR PLACE OF ORIGIN, LOADING, TRANSSHIPMENT, RECEIPT, DISCHARGE OR FINAL DESTINATION OF GOODS.”
(Noi banca “XYZ” non saremo responsabili se esso (l’ordinante) oppure terzi coinvolti in questa operazione non eseguono  l’operazione oppure la ritardano oppure rivelano informazioni ad una autorità legislativa o di altra natura  a seguito di norme che impongono sanzioni oppure di propri orientamenti, ovvero per qualsiasi azione che può essere intrapresa o richiesta dal legislatore. Se in dubbio, prima di coinvolgere una controparte sospetta di essere destinataria di sanzioni, o una controparte situata in un paese verso il quale operano norme di embargo, potete contattarci per una valutazione, che sarà basata sulle leggi e sugli orientamenti della banca in materia al momento della richiesta. Qualora fossimo d’accordo, la disposizione di cui sopra resta tuttavia applicabile. Esempi di coinvolgimento di una controparte verso cui sono applicabili sanzioni comprendono una controparte commerciale, acquirente, venditore, destinatario o controparte avvisata dell’arrivo della merce, banca, ditta di spedizioni, agente, nave, società assicurativa, assegnatario o beneficiario di un trasferimento, parte presentatrice, oppure luogo di origine, imbarco, trasbordo, ricezione, scarico o destinazione finale della merce).
 
Oppure:
 
"WE “XYZ” BANK COMPLIES WITH THE INTERNATIONAL SANCTION LAWS AND REGULATIONS ISSUED BY THE UNITED STATES OF AMERICA, THE EUROPEAN UNION AND THE UNITED NATIONS (AS WELL AS LOCAL LAWS AND REGULATIONS APPLICABLE TO THE ISSUING BRANCH) AND IN FURTHERANCE OF THOSE LAWS AND REGULATIONS, XYZ BANK HAS ADOPTED POLICIES WHICH IN SOME CASES GO BEYOND THE REQUIREMENTS OF APPLICABLE LAW AND REGULATIONS, THEREFORE XYZ BANK UNDERTAKES NO OBLIGATION TO MAKE ANY PAYMENT UNDER, OR OTHERWISE TO IMPLEMENT, THIS LETTER OF CREDIT (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO PROCESSING DOCUMENTS OR ADVISING LETTER OF CREDIT), IF THERE IS INVOLVEMENT BY ANY PERSON (NATURAL, CORPORATE OR GOVERNMENTAL) LISTED IN THE USA, EU, UN OR LOCAL SANCTIONS LIST, OR ANY INVOLVEMENT BY OR NEXUS WITH CUBA, SUDAN, IRAN OR MYANMAR, OR ANY OF THEIR GOVERNMENTAL AGENCIES."
 
  La risposta è in allegato.

30 marzo 2009
 
Alfonso Santilli  - Carlo Di Ninni
 
N.B. Le opinioni di cui sopra sono espresse a titolo personale e non riflettono la posizione di Credimpex-Italia in materia, né del suo Comitato Direttivo.
 
 

ICC DUBAI Un quesito di una Banca Italiana

Documento 470/TA.676 del 5 gennaio 2009
Approvato a Dubai il giorno 11 marzo 2009
 
 
Questa è la Posizione espressa dal Comitato Italiano su un caso che aveva coinvolto una banca Italiana e che avevamo già ospitato sul nostro sito. Comunichiamo con favore che essa è stata accolta totalmente dalla Commissione Bancaria.
 
In sintesi: si tratta di un comportamento non corretto circa il rifiuto dei documenti, perchè non era da considerare in ritardo la spedizione in quanto la banca italiana aveva comunicato nella lettera di trasmissione dei documenti che essi erano stati presentati entro i 21 giorni e non è ammesso formulare il rifiuto con più consecutive segnalazioni di discordanze. Esse devono essere elevate in un singolo avviso.

QUESITO CON CONCLUSIONI

ICC DUBAI - Un quesito relativo alla Polizza di carico




Doc. 470/TA.675  del 11 december 2008    
Modificato a Dubai il giorno 11 marzo 2009
 
 
Nel quesito che segue, dopo un importante dibattito sono state variate alcune conclusioni specialmente con la necessità di ben definire che la risposta si riferisse al documento ed al caso in discussione.
 
In sintesi anche se il credito prescrive che non debbano esserci nella Polizza di carico frasi che in qualche modo diano la possibilità al Carrier di consegnare la merce senza il ritiro dell’originale della Polizza di carico; nel caso esaminato, dove, all’interno della frase che di norma è presente nel riquadro [1] posto nelle vicinanze della firma del vettore, vi era proprio riportato:
Where the bill of lading is non-negotiable, the Carrier may give delivery of the Goods to the named consignee upon reasonable proof of identity and without requiring surrender of an original bill of lading”, queste indicazioni devono essere considerate come termini e condizioni del trasporto e pertanto non devono essere prese in considerazione.
 
 
analisi e conclusione relativa al quesito
 


[1]ma quanti di noi hanno letto con attenzione quanto riportato ? ed a parere di chi scrive è questa la ratio che ha indotto la Commissione ad approvare la posizione. NON si è voluto subordinare l’attività di controllo dei documenti ad analisi estremamente pesanti de irte di responsabilità e rischi.

NUOVE norme relative alla circolazione di Denaro contante

In allegato pubblichiamo il testo del Decreto il cui documento ufficiale è reperibile presso il sito del Governo Italiano

Il 19 novembre 2008 il Consiglio dei Ministri, ha emanato il Decreto Legislativo relativo a "Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del Regolamento (CE) n. 1889/2005.

In tale provvedimento si dettano le regole che devono essere seguite dal 1° gennaio 2009 per la "circolazione" di denaro contante nell'ambito del territorio nazionale.

Per denaro contante cfr definizione all'articolo 1 (banconote, monete e strumenti negoziabili al portatore ....).

Obbligo di dichiarazione cfr articolo 3 "Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore ad EUR 10.000 deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle Dogane ......."

Non sembra più prevista la possibilità di presentare la dichiarazione presso le Banche, ma solo presso le stesse Dogane, le Poste o per via telematica.

Per un pronto riferimento nella sezione ARTICOLI pubblichiamo il testo del Decreto il cui documento ufficiale può essere reperito presso il sito del Governo Italiano.


Cordiali saluti

Alfonso Santilli 
  

Note sugli embarghi

   20 settenbre 2008   

DOCUMENTO AD ESCLUSIVO USO DEI SOCI DI CREDIMPEX-ITALIA PER

APPROFONDIMENTI E DISCUSSIONI.

 

Per quanto ovvio, preliminarmente, si precisa che i commenti e le posizioni assunte in    questo documento, ancorché frutto di attente analisi e valutazioni devono intendersi fornite senza alcuna responsabilità per l’autore e soprattutto per CREDIMPEX-ITALIA e sono destinate all’esclusivo uso interno.

 

 
Oggetto:  EMBARGHI  -  Cautele da seguire per operazioni estero

 

Per un contributo ad una migliore chiarezza sulla complessa e delicata materia degli embarghi, di seguito si riportano alcune note che, ovviamente, non possono che essere considerate ad esclusivo fine di discussione e certamente non esaustive.

Come noto, la comunità internazionale ha posto in essere varie misure di  restrizioni “sanzioni”  nei confronti di Paesi e Soggetti che in qualche modo possono essere implicati in attività illecite (terroristiche, riciclaggio di attività finanziarie, pratiche di elusione fiscale ecc.).

 Le misure sono imposte da:

a) Unione Europea;

b) Nazioni Unite;

c) Singoli Stati (ad. esempio U.S.A. tramite l'Organismo federale  OFAC - Office for Foreign Asset Control -)

   

In pratica prima di effettuare operazioni con l’estero è necessario individuare:

  1. il Paese di residenza del Beneficiario;
  2. se il Beneficiario è iscritto nella lista specifica (Black list).

 

 Di seguito in via schematica si sintetizzano le disposizioni ed i relativi comportamenti operativi da seguire.

 

Sanzioni U.E.

Paese embargato per “ARMI” – divieto di eseguire qualsiasi tipo di operazione  relativa a materiali di armamento. Al proposito  si precisa che alcuni gruppi bancari italiani hanno aderito al codice di condotta definito di “Banca non Armata” e pertanto tutte le transazioni finanziarie, compresi i regolamenti, delle merci/servizi in questione non possono essere effettuate.


Paese embargato per “MERCI”  - divieto di importare alcune merci (Liberia, Iraq, Costa d’Avorio, Iran ecc.) o limitazione all’esportazione ed importazione di merci definite “DUAL USE” (quelle merci che possono essere utilizzati anche per usi militari). Per l’identificazione di tali merci, peraltro abbastanza complessa, ci si deve basare sia sulla conoscenza operativa del Cliente richiedente il trasferimento (ed eventualmente richiedere delucidazioni allo stesso)  o visionando anche il sito:

http://aidaonline3.agenziadogane.it/nsitaric/index.html

 

Con la comunicazione della Commissione Europea del 16 giugno 2008 relativa all’introduzione di alcune modifiche al database delle persone e delle organizzazioni sottoposte alle sanzioni finanziarie disposte dai regolamenti dell’Unione Europea i siti istituzionali della UE dove poter reperire le necessarie informazioni sono i seguenti:

per i Nominativi

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm


Se il Soggetto e riportato in BLACK LIST
  (Persone Fisiche o Giuridiche) – non vi è alcuna possibilità di operare

 
per i Paesi

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm




In allegato proponiamo:

Riferimenti Normativi U.E.

 

Allegati al  Regolamento (CE) N. 423/2007 del 19 aprile 2007


Attenzione alcuni Paesi risultano embargati per specifiche situazioni ad esempio:

 

CINA (Repubblica Popolare Cinese)  solo per il commercio di armi, al proposito  si precisa che alcuni gruppi bancari italiani hanno aderito al codice di condotta definito di “Banca non Armata” e pertanto tutte le transazioni finanziarie, compresi i regolamenti, delle merci/servizi in questione non possono essere effettuate.


CROAZIA solo per alcuni nominativi

Ecc.

 

Sanzioni OFAC

 

Embargo Totale o Parziale di un singolo Paese

 

Blocco beni e risorse su liste di nominativi (Persone Fisiche e Giuridiche)


Siti interrogabili

http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn           per i nominativi

http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/programs  per le schede paese


Qualora il nominativo o il Paese fosse interessato non si potranno effettuare operazioni se espresse in USD e, se espresse in altre divise, si dovrà controllare che nel percorso del bonifico non siano coinvolte entità  “US Subject”.


La  lista OFAC è riportata nel sito

http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/index.shtml

 
scaricandola d
a: 
SDN (List of Specially Designated Nationals) List (in PDF format) Last Update - july 19,2008


La ricerca di un nominativo può essere fatta con l'utilizzo della funzione  "Search".


Per quanto ovvio, si invitano i Soci a valutare con attenzione le operazioni sottoposte e soprattutto controllare nei siti ufficiali gli aggiornamenti, a volte anche effettuati giornalmente o due volte nella stessa giornata e pertanto di estrema importanza si ritiene controllare e trattenere agli atti le interrogazioni effettuate con la specifica della data e dell’ora dell’indagine.

 

 

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